Assemblea straordinaria in seconda convocazione per variazione

Atto Costitutivo e Statuto del Circolo Scacchistico di Nichelino

 

Oggi 14 gennaio 2005 in Nichelino (TO) alle ore 21:00 si sono riuniti i sottoscritti soci:

 

Cognome

Nome

Data nascita

Indirizzo

N. Civ.

Città

Berardo

Giancarlo

06/02/1942

Via Graf

6

Nichelino

Berardo

Umberto

18/07/1973

Via Graf

7

Nichelino

Cadario

Mario

21/04/1938

Via Beinette

20

Torino

Cea

Filippo

23/04/75

Via D. Nanni

21

Nichelino

Coqueraut

Jean D.

07/10/1950

Via Medail

30

Torino

Coqueraut

Lodewyk

27/10/1948

Corso Bramante

60

Torino

Coxe

Marino

27/11/1951

Via Galimberti

24

Nichelino

Crepaldi

Manuele

03/01/1975

Via Nazario Sauro

8

Nichelino

Davter

Mauro

29/07/1966

Via Quaranta

12

Carignano

Demagistri

Gigi

29/01/1960

Via Diaz

38/C

Carignano

Di Chiara

Emanuele

31/08/1941

Via A. di Bernezzo

18

Torino

D'Ingiullo

Giovanni

10/10/1948

Via Trento

35

Nichelino

D'Ingiullo

Roberto

19/02/1981

Via Trento

35

Nichelino

Fasano

Domenico

21/08/1965

Via Cormons

20

Torino

Finelli

Carmine

04/04/1985

Via Rossigni

43

Nichelino

Gallo Modena

Paolo

19/05/1974

Via di Nanni

52

Grugliasco

Gamba

Michelangelo

09/03/1937

Via Torino

73/3

Moncalieri

Gaudenzi

Mauro

25/06/1955

Via Superga

55

Nichelino

Mantica

Aldo

07/07/1946

Via Ceretta Inferiore

180

S. M. Canavese

Sarzenti

Andrea

19/07/1970

Via Stupinigi

45

Nichelino

Toso

Pietro

08/06/40

C.so U. Sovietica

322

Torino

 

Essendo presenti 21 soci su 30 aventi diritto al voto l'assemblea è valida.

Assume la presidenza, su unanime indicazione degli intervenuti il Signor Domenico Fasano, mentre viene chiamato a fungere da Segretario il Signor Aldo Mantica.

Il Presidente prende la parola ringraziando tutti gli intervenuti e propone l'aggiornamento dell'atto costitutivo del Circolo Scacchistico Nichelino fondato il 2 gennaio 1974 che diventa Associazione Dilettantistica Scacchi Nichelino, un'associazione sportiva senza fini di lucro avente lo scopo di divulgare, propagandare, diffondere e praticare il gioco degli scacchi, aderendo alla Federazione Scacchistica Italiana (FSI).

Dopo breve discussione, all’unanimità viene deliberato l'aggiornamento dell'atto costitutivo dell’associazione sportiva senza fine di lucro denominata Associazione Dilettantistica Scacchi Nichelino società avente sede in Nichelino via Damiano Chiesa n°12, con durata illimitata, regolata dallo statuto allegato (Allegato 1).

Viene eletto all’unanimità il consiglio direttivo, nelle persone di: Enrico Ferrario, che viene anche nominato presidente; consiglieri: Domenico Fasano (vice-presidente), Aldo Mantica (segretario tesoriere), Giovanni D'Ingiullo ( responsabile biblioteca) Manuele Crepaldi (responsabile logistico organizzazione tornei) Roberto D'Ingiullo (Direttore Tecnico e responsabile settore giovanile). Il consiglio direttivo così eletto durerà in carica un anno A questo punto dopo non essendovi altro da discutere e deliberare l’assemblea, alle ore 22 viene sciolta previa redazione, lettura, approvazione unanime e sottoscrizione del presente verbale.

 

Il Presidente                               Segretario

Domenico Fasano                      Aldo Mantica

 

Registrato presso l’Ufficio del Registro di Moncalieri in data 18/01/2005 al numero 234 serie 3.


Allegato 1

Aggiornamento dello Statuto del CIRCOLO SCACCHISTICO NICHELINO

che diventa Associazione Dilettantistica Scacchi Nichelino

 

In data 14 Gennaio 2005 l'assemblea straordinaria dei soci  riunita in seconda convocazione approva le modifiche allo Statuto come segue:

 

Art. 1 - E' costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata '' Associazione Dilettantistica Scacchi Nichelino '' Codice Fiscale 94031310017 fondata nel 1974 con sede in Nichelino (TO), via Damiano Chiesa 12 (in caso di variazione di sede non è necessario aggiornare lo Statuto) . L’associazione è affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana, ne osserva lo Statuto e le norme regolamentari e si impegna a praticare e sviluppare le attività indette dalla Federazione.

 

Scopi

 

Art. 2 - L’associazione, che è basata sui principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha scopi di lucro, si propone di offrire agli associati idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sportive, ricreative e culturali nel campo del gioco degli scacchi. Essa potrà esercitare le proprie attività su tutto il territorio nazionale e anche all’estero.

Art. 3 - Per il conseguimento degli scopi anzidetti l’Associazione assume i seguenti compiti: a) perseguire esclusivamente finalità sportive dilettantistiche e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell’informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere, anche attraverso strutture scolastiche pubbliche e private; b) organizzare in proprio ovvero partecipare attivamente all’approntamento, all’organizzazione e alla gestione delle attività connesse alla promozione, allo svolgimento di gare, manifestazioni ed incontri di natura sportiva - ricreativa e culturale nel campo del gioco degli scacchi; c) effettuare quant’altro ritenuto idoneo al raggiungimento degli scopi sociali; d) gestire e promuovere corsi di istruzione per il gioco degli scacchi nel rispetto della normativa federale; e) l’Associazione potrà aprire e chiudere i conti bancari e postali, accedere ai finanziamenti pubblici e privati, stipulare contratti, farsi coadiuvare da tecnici e professionisti esterni, acquistare e gestire (anche in locazione) immobili od impianti sportivi, ricreativi e culturali.

Art. 4 - La durata dell’Associazione è illimitata.

 

I Soci

 

Art. 5 - Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.

Art. 6 - Chi intende essere ammesso come Socio dovrà provvedere al versamento del contributo associativo previsto dal Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Trascorsi cinque giorni dal versamento della quota la richiesta si intenderà tacitamente accettata nel caso in cui il Consiglio Direttivo non abbia comunicato, debitamente motivato, all’interessato il diniego. Possono essere causa di rifiuto esclusivamente la condanna a reati penali contro la persona e il patrimonio, la radiazione da parte della Federazione Scacchistica Italiana, l’interdizione temporanea all’iscrizione alla Federazione Scacchistica Italiana, il comportamento oltraggioso nei confronti dell’Associazione tenuto in passato dal richiedente. Il contributo associativo è intrasmissibile ed è fatto esplicito divieto di rivalutazione.

I Soci sono obbligati a versare una quota annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo dal Consiglio Direttivo ed affisso in sede entro il mese di Novembre.

I soci, sotto la loro personale responsabilità possono invitare ospiti nei locali della Società.

L’ospitalità non deve però tendere all'esclusione del pagamento della quota sociale.

Art. 7 - Tutti i Soci maggiori d’età hanno diritto di voto in assemblea qualunque sia l’argomento posto all’ordine del giorno secondo quanto stabilito al successivo articolo 16.

 

Perdita della qualifica di Socio

 

Art. 8 - La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 9 - L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione; b) che, senza giustificato motivo, si rende moroso nel versamento del contributo associativo annuale; c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione; d) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei Soci.

Art. 10 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera. I Soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati.

 

Fondo comune e gestione finanziaria

 

Art. 11 - Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento. Salvo diversa disposizione di legge non potrà mai essere fatta distribuzione fra gli associati di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Art.12/a: I fondi del circolo sono custoditi dal Segretario che è tenuto sempre, ad aggiornare il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo che ne facciano richiesta, sulla situazione dei fondi comuni. Egli potrà disporne per le spese ordinarie(iscrizione FSI, spese tornei, spese pulizia e piccola manutenzione sede, rimborso benzina per partecipanti campionato italiano a squadre, rimborso spese a istruttori per  corsi ecc.). In caso di assenza o impedimento del Segretario, subentra un altro membro del Consiglio Direttivo nominato dal presidente.

Per le spese straordinarie verrà convocata l’assemblea dei soci (acquisto materiale, libri, arredi ecc.) .

 

Contributi e sponsorizzazioni

 

Art. 12 - L’Associazione può ricevere contributi liberali da parte di persone, Enti e/o Società, come pure stipulare convenzioni e contratti di sponsorizzazione e pubblicità; l’ammontare di tali contributi viene versato al fondo sociale ed utilizzato per fini statutari.

 

Esercizio sociale

 

Art. 13 - L’esercizio sociale va dall’uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Entro il mese di Dicembre il Segretario/Tesoriere deve predisporre il rendiconto economico-finanziario, affinché i membri del Consiglio Direttivo ne possano prendere visione per dare il benestare, prima dell’assemblea dei soci convocata per la sua approvazione.

 

Organi dell’Associazione

 

Art. 14 - Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea degli Associati b) il Consiglio Direttivo c) il Presidente

 

Assemblea degli Associati

 

Art. 15 - L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa può essere ordinaria e straordinaria. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nel locale della sede dell’Associazione almeno trenta giorni prima oppure mediante telefono e/o posta elettronica, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione. Possono partecipare alle adunanze tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno cinque giorni ed in regola con il contributo associativo annuale. A tutti i Soci maggiorenni spetta un voto. Sono ammesse solo deleghe scritte ad un altro socio.

Art. 16 - L’assemblea ordinaria: a) approva il programma d’attività annuale ed eventualmente pluriennale; b) approva il rendiconto economico-finanziario approvato dal Consiglio Direttivo; c) procede alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo; d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati dalla legge e/o dal presente statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; e) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli Associati.

Art. 17 - L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare modificazioni allo statuto e per lo scioglimento dell’Associazione.

Art. 18 - In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritti al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti.

L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli Associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti il 50% più uno degli Associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea scegliendo fra i membri del Consiglio Direttivo. Di tutte le adunanze assembleari deve essere redatto apposito verbale da affiggersi nella sede. Ciascun associato può prenderne visione e richiederne copia.

 

Consiglio Direttivo

 

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è formato da cinque membri, scelti fra gli Associati maggiorenni in regola con il contributo associativo, che abbiano presentato apposita candidatura, saranno eletti coloro che riceveranno il maggior numero di voti. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un anno e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente e il Segretario/Tesoriere. Procede altresì, scegliendo fra gli Associati, alla nomina del Direttore Tecnico e del Responsabile del Settore Giovanile indicando la durata dell’incarico. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia da trattare, oppure quando sia fatta richiesta da almeno tre membri. La convocazione è fatta a mezzo telefono o posta elettronica e deve essere effettuata non meno di due giorni dall’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti compreso il Presidente. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente ha diritto di voto, in caso di parità prevale il suo voto. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Ad esso spetta, tra l’altro: - curare l’adozione delle delibere assembleari; - redigere la relazione di programma di attività da sottoporre all’Assemblea; - approvare il rendiconto economico finanziario; - compilare i regolamenti interni; - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; - deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli Associati; - nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell’Associazione; - redigere annualmente l’inventario del materiale di proprietà dell’Associazione; - compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, stabilendone le modalità di esercizio, tutte o parte delle sue attribuzioni ad eccezione della redazione del rendiconto economico finanziario.

Art. 20 - In caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire nell’incarico di uno o due componenti, il Consiglio Direttivo  provvede a sostituirli tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

 

Presidente

 

Art. 21 - Il Presidente, viene eletto  dall’Assemblea Ordinaria, quello con più voti tra i Soci che hanno presentato la propria candidatura, dura in carica un anno ed è rieleggibile, presiede il consiglio direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell’Associazione. Il Presidente può prendere provvedimenti di urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza e/o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.

 

Scioglimento

 

Art. 22 - In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che avranno il compito di procedere alla liquidazione delle attività e delle passività dell’Associazione. Il patrimonio così risultante dovrà essere devoluto ad altra Associazione con scopi analoghi indicata dalla Federazione Scacchistica Italiana. In ogni caso è fatto espresso divieto di distribuire sotto qualsiasi forma il patrimonio agli Associati.

 

Norme fiscali

 

Art. 23 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in merito alle Associazioni Sportive dilettantistiche senza fine di lucro.

 

Registrato presso l’Ufficio del Registro di Moncalieri in data 18/01/2005 al numero 234 serie 3.