Assemblea straordinaria in seconda convocazione per variazione
Atto
Costitutivo e Statuto del
Circolo Scacchistico di
Nichelino
Oggi 14 gennaio 2005 in Nichelino (TO) alle ore 21:00 si
sono riuniti i sottoscritti soci:
Cognome |
Nome |
Data nascita |
Indirizzo |
N. Civ. |
Città |
Berardo |
Giancarlo |
06/02/1942 |
Via Graf |
6 |
Nichelino |
Berardo |
Umberto |
18/07/1973 |
Via Graf |
7 |
Nichelino |
Cadario |
Mario |
21/04/1938 |
Via Beinette |
20 |
Torino |
Cea |
Filippo |
23/04/75 |
Via D. Nanni |
21 |
Nichelino |
Coqueraut |
Jean D. |
07/10/1950 |
Via Medail |
30 |
Torino |
Coqueraut |
Lodewyk |
27/10/1948 |
Corso Bramante |
60 |
Torino |
Coxe |
Marino |
27/11/1951 |
Via Galimberti |
24 |
Nichelino |
Crepaldi |
Manuele |
03/01/1975 |
Via Nazario Sauro |
8 |
Nichelino |
Davter |
Mauro |
29/07/1966 |
Via Quaranta |
12 |
Carignano |
Demagistri |
Gigi |
29/01/1960 |
Via Diaz |
38/C |
Carignano |
Di Chiara |
Emanuele |
31/08/1941 |
Via A. di Bernezzo |
18 |
Torino |
D'Ingiullo |
Giovanni |
10/10/1948 |
Via Trento |
35 |
Nichelino |
D'Ingiullo |
Roberto |
19/02/1981 |
Via Trento |
35 |
Nichelino |
Fasano |
Domenico |
21/08/1965 |
Via Cormons |
20 |
Torino |
Finelli |
Carmine |
04/04/1985 |
Via Rossigni |
43 |
Nichelino |
Gallo Modena |
Paolo |
19/05/1974 |
Via di Nanni |
52 |
Grugliasco |
Gamba |
Michelangelo |
09/03/1937 |
Via Torino |
73/3 |
Moncalieri |
Gaudenzi |
Mauro |
25/06/1955 |
Via Superga |
55 |
Nichelino |
Mantica |
Aldo |
07/07/1946 |
Via Ceretta Inferiore |
180 |
S. M. Canavese |
Sarzenti |
Andrea |
19/07/1970 |
Via Stupinigi |
45 |
Nichelino |
Toso |
Pietro |
08/06/40 |
C.so U. Sovietica |
322 |
Torino |
Essendo presenti 21 soci su 30 aventi diritto al voto l'assemblea è valida.
Assume
la presidenza, su unanime indicazione degli intervenuti il Signor Domenico
Fasano, mentre viene chiamato a fungere da Segretario il Signor Aldo
Mantica.
Il
Presidente prende la parola ringraziando tutti gli intervenuti e propone
l'aggiornamento dell'atto costitutivo
del Circolo Scacchistico Nichelino fondato il 2 gennaio 1974 che diventa Associazione
Dilettantistica Scacchi Nichelino, un'associazione sportiva senza fini di
lucro avente lo scopo di divulgare, propagandare, diffondere e praticare il
gioco degli scacchi, aderendo alla Federazione Scacchistica Italiana (FSI).
Dopo
breve discussione, all’unanimità viene deliberato l'aggiornamento dell'atto
costitutivo dell’associazione sportiva senza fine di lucro denominata Associazione
Dilettantistica Scacchi Nichelino società avente sede in Nichelino via
Damiano Chiesa n°12, con durata illimitata, regolata dallo
statuto allegato (Allegato
1).
Viene eletto all’unanimità il consiglio direttivo, nelle persone di: Enrico Ferrario, che viene anche nominato presidente; consiglieri: Domenico Fasano (vice-presidente), Aldo Mantica (segretario tesoriere), Giovanni D'Ingiullo ( responsabile biblioteca) Manuele Crepaldi (responsabile logistico organizzazione tornei) Roberto D'Ingiullo (Direttore Tecnico e responsabile settore giovanile). Il consiglio direttivo così eletto durerà in carica un anno A questo punto dopo non essendovi altro da discutere e deliberare l’assemblea, alle ore 22 viene sciolta previa redazione, lettura, approvazione unanime e sottoscrizione del presente verbale.
Il Presidente
Segretario
Domenico Fasano
Aldo Mantica
Registrato presso l’Ufficio
del Registro di Moncalieri in data 18/01/2005 al numero 234 serie 3.
Allegato 1
Aggiornamento
dello Statuto
del CIRCOLO SCACCHISTICO NICHELINO
che
diventa Associazione
Dilettantistica Scacchi Nichelino
In
data 14 Gennaio 2005 l'assemblea straordinaria dei soci riunita in seconda convocazione approva le modifiche allo
Statuto come segue:
Art. 1 - E' costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata '' Associazione Dilettantistica Scacchi Nichelino '' Codice Fiscale 94031310017 fondata nel 1974 con sede in Nichelino (TO), via Damiano Chiesa 12 (in caso di variazione di sede non è necessario aggiornare lo Statuto) . L’associazione è affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana, ne osserva lo Statuto e le norme regolamentari e si impegna a praticare e sviluppare le attività indette dalla Federazione.
Scopi
Art. 2 - L’associazione, che è basata sui principi solidaristici e di
aggregazione sociale e non ha scopi di lucro, si propone di offrire agli
associati idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sportive,
ricreative e culturali nel campo del gioco degli scacchi. Essa potrà esercitare
le proprie attività su tutto il territorio nazionale e anche all’estero.
Art. 3 - Per il conseguimento degli scopi anzidetti l’Associazione assume i
seguenti compiti: a) perseguire
esclusivamente finalità sportive dilettantistiche e culturali attraverso la
gestione di attività nei campi dell’informazione, della cultura, dello sport,
dello spettacolo e della ricreazione in genere, anche attraverso strutture
scolastiche pubbliche e private; b)
organizzare in proprio ovvero partecipare attivamente all’approntamento,
all’organizzazione e alla gestione delle attività connesse alla promozione,
allo svolgimento di gare, manifestazioni ed incontri di natura sportiva -
ricreativa e culturale nel campo del gioco degli scacchi; c) effettuare quant’altro ritenuto idoneo al raggiungimento degli
scopi sociali; d) gestire e
promuovere corsi di istruzione per il gioco degli scacchi nel rispetto della
normativa federale; e)
l’Associazione potrà aprire e chiudere i conti bancari e postali, accedere ai
finanziamenti pubblici e privati, stipulare contratti, farsi coadiuvare da
tecnici e professionisti esterni, acquistare e gestire (anche in locazione)
immobili od impianti sportivi, ricreativi e culturali.
Art. 4 - La
durata dell’Associazione è illimitata.
I
Soci
Art. 5 - Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell’Associazione
le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnano a
realizzarli.
Art. 6 - Chi intende essere ammesso come Socio dovrà provvedere al versamento
del contributo associativo previsto dal Consiglio Direttivo, impegnandosi ad
attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le
delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Trascorsi cinque giorni dal
versamento della quota la richiesta si intenderà tacitamente accettata nel caso
in cui il Consiglio Direttivo non abbia comunicato, debitamente motivato,
all’interessato il diniego. Possono essere causa di rifiuto esclusivamente la
condanna a reati penali contro la persona e il patrimonio, la radiazione da
parte della Federazione Scacchistica Italiana, l’interdizione temporanea
all’iscrizione alla Federazione Scacchistica Italiana, il comportamento
oltraggioso nei confronti dell’Associazione tenuto in passato dal richiedente.
Il contributo associativo è intrasmissibile ed è fatto esplicito divieto di
rivalutazione.
I
Soci sono obbligati a versare una quota annuale stabilita in funzione dei
programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per
l’anno successivo dal Consiglio Direttivo ed affisso in sede entro il mese di
Novembre.
I
soci, sotto la loro personale responsabilità possono invitare ospiti nei locali
della Società.
L’ospitalità
non deve però tendere all'esclusione del pagamento della quota sociale.
Art. 7 - Tutti i Soci maggiori d’età hanno diritto di voto in assemblea
qualunque sia l’argomento posto all’ordine del giorno secondo quanto
stabilito al successivo articolo 16.
Perdita
della qualifica di Socio
Art. 8 -
La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di
morte.
Art. 9 - L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti
del Socio: a) che non ottemperi alle
disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione; b) che, senza giustificato motivo, si rende moroso nel versamento
del contributo associativo annuale; c)
che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi
dell’Associazione; d) che in
qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei Soci.
Art. 10 -
Le deliberazioni prese in materia di recesso,
decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante
lettera. I Soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi
associativi versati.
Fondo comune e gestione finanziaria
Art. 11 - Il fondo comune è costituito dai contributi
associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero
all’Associazione, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il
fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo
comune non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell’Associazione né
all’atto del suo scioglimento. Salvo diversa disposizione di legge non potrà
mai essere fatta distribuzione fra gli associati di utili, avanzi di gestione,
fondi, riserve o capitale.
Art.12/a: I
fondi del circolo sono custoditi dal Segretario che è tenuto sempre, ad
aggiornare il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo che ne facciano
richiesta, sulla situazione dei fondi comuni. Egli potrà disporne per le spese
ordinarie(iscrizione FSI, spese tornei, spese pulizia e piccola manutenzione
sede, rimborso benzina per partecipanti campionato italiano a squadre, rimborso
spese a istruttori per corsi ecc.).
In caso di assenza o impedimento del Segretario, subentra un altro membro del
Consiglio Direttivo nominato dal presidente.
Per
le spese straordinarie verrà convocata l’assemblea dei soci (acquisto
materiale, libri, arredi ecc.) .
Contributi e sponsorizzazioni
Art. 12 - L’Associazione può ricevere contributi liberali da
parte di persone, Enti e/o Società, come pure stipulare convenzioni e contratti
di sponsorizzazione e pubblicità; l’ammontare di tali contributi viene
versato al fondo sociale ed utilizzato per fini statutari.
Esercizio sociale
Art. 13 - L’esercizio sociale va dall’uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Entro il mese di Dicembre il Segretario/Tesoriere deve predisporre il rendiconto economico-finanziario, affinché i membri del Consiglio Direttivo ne possano prendere visione per dare il benestare, prima dell’assemblea dei soci convocata per la sua approvazione.
Organi dell’Associazione
Art. 14 - Sono
organi dell’Associazione: a)
l’Assemblea degli Associati
Assemblea degli Associati
Art. 15 - L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano
dell’Associazione. Essa può essere ordinaria e straordinaria. La convocazione
deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nel locale della sede
dell’Associazione almeno trenta giorni prima oppure mediante telefono e/o
posta elettronica, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora
della prima e della seconda convocazione. Possono partecipare alle adunanze
tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno cinque giorni ed in regola
con il contributo associativo annuale. A tutti i Soci maggiorenni spetta un
voto. Sono ammesse solo deleghe scritte ad un altro socio.
Art. 16 - L’assemblea ordinaria: a) approva il programma d’attività annuale ed eventualmente
pluriennale; b) approva il rendiconto
economico-finanziario approvato dal Consiglio Direttivo; c)
procede alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo; d)
delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione
riservati dalla legge e/o dal presente statuto alla sua competenza o sottoposti
al suo esame dal Consiglio Direttivo; e)
approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all’anno
entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea si
riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne
sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da
almeno un quinto degli Associati.
Art. 17 - L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per
deliberare modificazioni allo statuto e per lo scioglimento dell’Associazione.
Art. 18 - In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è
regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno
degli Associati aventi diritti al voto. In seconda convocazione è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti.
L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione,
è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i due
terzi degli Associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione è
regolarmente costituita quando siano presenti il 50% più uno degli Associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza
dal Vicepresidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina
del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea scegliendo fra i membri
del Consiglio Direttivo. Di tutte le adunanze assembleari deve essere redatto
apposito verbale da affiggersi nella sede. Ciascun associato può prenderne
visione e richiederne copia.
Consiglio Direttivo
Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è formato da cinque membri,
scelti fra gli Associati maggiorenni in regola con il contributo associativo,
che abbiano presentato apposita candidatura, saranno eletti coloro che
riceveranno il maggior numero di voti. I componenti del Consiglio Direttivo
durano in carica un anno e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina al
suo interno il Vicepresidente e il Segretario/Tesoriere. Procede altresì,
scegliendo fra gli Associati, alla nomina del Direttore Tecnico e del
Responsabile del Settore Giovanile indicando la durata dell’incarico. Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia
materia da trattare, oppure quando sia fatta richiesta da almeno tre membri. La
convocazione è fatta a mezzo telefono o posta elettronica e deve essere
effettuata non meno di due giorni dall’adunanza. Le sedute sono valide quando
vi intervenga la maggioranza dei componenti compreso il Presidente. Le delibere
sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente ha diritto di voto, in
caso di parità prevale il suo voto. Il Consiglio Direttivo è investito dei più
ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Ad esso spetta, tra l’altro:
- curare l’adozione delle delibere assembleari; - redigere la relazione di
programma di attività da sottoporre all’Assemblea; - approvare il rendiconto
economico finanziario; - compilare i regolamenti interni; - stipulare tutti gli
atti e contratti inerenti all’attività sociale; - deliberare circa
l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli Associati; - nominare i
responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si
articola la vita dell’Associazione; - redigere annualmente l’inventario del
materiale di proprietà dell’Associazione; - compiere tutti gli atti e le
operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione. Il Consiglio
Direttivo può delegare al Presidente, stabilendone le modalità di esercizio,
tutte o parte delle sue attribuzioni ad eccezione della redazione del rendiconto
economico finanziario.
Art. 20 - In caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire nell’incarico di uno o due componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Presidente
Art. 21 - Il Presidente, viene eletto dall’Assemblea Ordinaria, quello con più voti tra i Soci che hanno presentato la propria candidatura, dura in carica un anno ed è rieleggibile, presiede il consiglio direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell’Associazione. Il Presidente può prendere provvedimenti di urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza e/o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.
Scioglimento
Art. 22 - In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che avranno il compito di procedere alla liquidazione delle attività e delle passività dell’Associazione. Il patrimonio così risultante dovrà essere devoluto ad altra Associazione con scopi analoghi indicata dalla Federazione Scacchistica Italiana. In ogni caso è fatto espresso divieto di distribuire sotto qualsiasi forma il patrimonio agli Associati.
Norme
fiscali
Art. 23 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in merito alle Associazioni Sportive dilettantistiche senza fine di lucro.
Registrato presso l’Ufficio
del Registro di Moncalieri in data 18/01/2005 al numero 234 serie 3.