STATUTO
Costituzione e Sede
Art. 1 - E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ''Associazione Dilettantistica Scacchi Nichelino''
Codice Fiscale 94031310017 fondata nel 1974 con sede in Nichelino (TO), via Damiano Chiesa 12 (in caso di variazione di sede non sarà
necessario aggiornare lo Statuto). L’associazione è affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana, ne osserva lo Statuto e le norme
regolamentari e si impegna a praticare e sviluppare le attività indette dalla Federazione.
Scopi
Art. 2 - L’associazione, che è basata sui principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha scopi di lucro, si propone
di offrire agli associati idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sportive, ricreative e culturali nel campo del gioco
degli scacchi. Essa potrà esercitare le proprie attività su tutto il territorio nazionale e anche all’estero.
Art. 3 - Per il conseguimento degli scopi anzidetti l’Associazione assume i seguenti compiti: a) perseguire
esclusivamente finalità sportive dilettantistiche e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell’informazione, della
cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere, anche attraverso strutture scolastiche pubbliche e private;
b) organizzare in proprio ovvero partecipare attivamente all’approntamento, all’organizzazione e alla gestione delle attività
connesse alla promozione, allo svolgimento di gare, manifestazioni ed incontri di natura sportiva - ricreativa e culturale nel
campo del gioco degli scacchi; c) effettuare quant’altro ritenuto idoneo al raggiungimento degli scopi sociali;
d) gestire e promuovere corsi di istruzione per il gioco degli scacchi nel rispetto della normativa federale; e) l’Associazione
potrà aprire e chiudere i conti bancari e postali, accedere ai finanziamenti pubblici e privati, stipulare contratti, farsi coadiuvare
da tecnici e professionisti esterni, acquistare e gestire (anche in locazione) immobili od impianti sportivi, ricreativi e culturali.
Art. 4 - La durata dell’Associazione è illimitata.
I Soci
Art. 5 - Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi
e che si impegnano a realizzarli.
Art. 6 - Chi intende essere ammesso come Socio dovrà provvedere al versamento del contributo associativo previsto dal Consiglio
Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi
dell’Associazione. Trascorsi cinque giorni dal versamento della quota la richiesta si intenderà tacitamente accettata nel caso in cui
il Consiglio Direttivo non abbia comunicato, debitamente motivato, all’interessato il diniego. Possono essere causa di rifiuto esclusivamente
la condanna a reati penali contro la persona e il patrimonio, la radiazione da parte della Federazione Scacchistica Italiana, l’interdizione
temporanea all’iscrizione alla Federazione Scacchistica Italiana, il comportamento oltraggioso nei confronti dell’Associazione tenuto in
passato dal richiedente. Il contributo associativo è intrasmissibile ed è fatto esplicito divieto di rivalutazione.
I Soci sono obbligati a versare una quota annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata
annualmente per l’anno successivo dal Consiglio Direttivo ed affisso in sede entro il mese di Novembre.
I soci, sotto la loro personale responsabilità possono invitare ospiti nei locali della Società.
L’ospitalità non deve però tendere all'esclusione del pagamento della quota sociale.
Art. 7 - Tutti i Soci maggiori d’età hanno diritto di voto in assemblea qualunque sia l’argomento posto all’ordine del giorno
secondo quanto stabilito al successivo articolo 16.
Perdita della qualifica di Socio
Art. 8 - La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Art. 9 - L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio: a) che non ottemperi alle disposizioni
del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione; b) che,
senza giustificato motivo, si rende moroso nel versamento del contributo associativo annuale; c) che svolga o tenti di svolgere
attività contrarie agli interessi dell’Associazione; d) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei Soci.
Art. 10 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari,
mediante lettera. I Soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati.
Fondo comune e gestione finanziaria
Art. 11 - Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero
all’Associazione, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui
sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento. Salvo diversa
disposizione di legge non potrà mai essere fatta distribuzione fra gli associati di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.
Art. 12/a - I fondi del circolo sono custoditi dal Segretario che è tenuto sempre, ad aggiornare il Presidente e i membri del
Consiglio Direttivo che ne facciano richiesta, sulla situazione dei fondi comuni. Egli potrà disporne per le spese ordinarie(iscrizione FSI,
spese tornei, spese pulizia e piccola manutenzione sede, rimborso benzina per partecipanti campionato italiano a squadre, rimborso spese
a istruttori per corsi ecc.). In caso di assenza o impedimento del Segretario, subentra un altro membro del Consiglio Direttivo nominato dal
Presidente.
Per le spese straordinarie verrà convocata l’assemblea dei soci (acquisto materiale, libri, arredi ecc.).
Contributi e sponsorizzazioni
Art. 12 - L’Associazione può ricevere contributi liberali da parte di persone, Enti e/o Società, come pure stipulare convenzioni
e contratti di sponsorizzazione e pubblicità; l’ammontare di tali contributi viene versato al fondo sociale ed utilizzato per fini statutari.
Esercizio sociale
Art. 13 - L’esercizio sociale va dall’uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Entro il mese di Dicembre il Segretario/Tesoriere
deve predisporre il rendiconto economico-finanziario, affinché i membri del Consiglio Direttivo ne possano prendere visione per dare il
benestare, prima dell’assemblea dei soci convocata per la sua approvazione.
Organi dell’Associazione
Art. 14 - Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea degli Associati b) il Consiglio Direttivo c) il Presidente.
Assemblea degli Associati
Art. 15 - L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa può essere ordinaria e straordinaria. La
convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nel locale della sede dell’Associazione almeno trenta giorni prima oppure
mediante telefono e/o posta elettronica, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda
convocazione. Possono partecipare alle adunanze tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno cinque giorni ed in regola con il
contributo associativo annuale. A tutti i Soci maggiorenni spetta un voto. Sono ammesse solo deleghe scritte ad un altro socio.
Art. 16 - L’assemblea ordinaria: a) approva il programma d’attività annuale ed eventualmente pluriennale; b) approva
il rendiconto economico-finanziario approvato dal Consiglio Direttivo; c) procede alla nomina del Presidente e dei componenti
del Consiglio Direttivo; d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati dalla legge
e/o dal presente statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; e) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea si riunisce inoltre quante
volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare,
da almeno un quinto degli Associati.
Art. 17 - L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare modificazioni allo statuto e per lo scioglimento
dell’Associazione.
Art. 18 - In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà
più uno degli Associati aventi diritti al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli
Associati presenti.
L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi
degli Associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti il 50% più uno degli
Associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata
dall’Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea scegliendo fra i membri del Consiglio Direttivo.
Di tutte le adunanze assembleari deve essere redatto apposito verbale da affiggersi nella sede. Ciascun associato può prenderne visione
e richiederne copia.
Consiglio Direttivo
Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è formato da cinque membri, scelti fra gli Associati maggiorenni in regola con il contributo
associativo, che abbiano presentato apposita candidatura, saranno eletti coloro che riceveranno il maggior numero di voti. I componenti
del Consiglio Direttivo durano in carica un anno e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente e
il Segretario/Tesoriere. Procede altresì, scegliendo fra gli Associati, alla nomina del Direttore Tecnico e del Responsabile del Settore
Giovanile indicando la durata dell’incarico. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia da trattare,
oppure quando sia fatta richiesta da almeno tre membri. La convocazione è fatta a mezzo telefono o posta elettronica e deve essere effettuata
non meno di due giorni dall’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti compreso il Presidente.
Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente ha diritto di voto, in caso di parità prevale il suo voto. Il
Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Ad esso spetta, tra l’altro: - curare l’adozione
delle delibere assembleari; - redigere la relazione di programma di attività da sottoporre all’Assemblea; - approvare il rendiconto
economico finanziario; - compilare i regolamenti interni; - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; - deliberare
circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli Associati; - nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche
di attività in cui si articola la vita dell’Associazione; - redigere annualmente l’inventario del materiale di proprietà dell’Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può delegare al
Presidente, stabilendone le modalità di esercizio, tutte o parte delle sue attribuzioni ad eccezione della redazione del rendiconto
economico finanziario.
Art. 20 - In caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire nell’incarico di uno o due componenti, il Consiglio Direttivo
provvede a sostituirli tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’Assemblea
perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Presidente
Art. 21 - Il Presidente, viene eletto dall’Assemblea Ordinaria, quello con più voti tra i Soci che hanno presentato la propria
candidatura, dura in carica un anno ed è rieleggibile, presiede il consiglio direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione
di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell’Associazione. Il Presidente può prendere
provvedimenti di urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza e/o impedimento le sue funzioni vengono
svolte dal Vicepresidente.
Scioglimento
Art. 22 - In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che avranno il compito di procedere
alla liquidazione delle attività e delle passività dell’Associazione. Il patrimonio così risultante dovrà essere devoluto ad altra
Associazione con scopi analoghi indicata dalla Federazione Scacchistica Italiana. In ogni caso è fatto espresso divieto di distribuire
sotto qualsiasi forma il patrimonio agli Associati.
Norme fiscali
Art. 23 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice
Civile e le disposizioni di legge vigenti in merito alle Associazioni Sportive dilettantistiche senza fine di lucro.